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Legittima difesa

Legittima Difesa

Legittima difesa

a cura dell’Avv. Sergio Rastrelli

 

Le modifiche normative “Con tragica monotonia si ripetono le rapine nelle case e nelle ville. Branchi di uomini feroci italiani o stranieri che siano non esitano a versare sangue innocente ed inerme, ad uccidere e torturare. Perché allora non riconoscere ad ogni cittadino il diritto naturale allautodifesa, restituendogli la sovranità almeno nel proprio domicilio?”.

Le dichiarazioni soprariportate – che possono apparire prima facie il frutto di libere valutazioni dell’uomo della strada – sono invece testualmente tratte dai lavori ufficiali del Senato della Repubblica, nell’ambito del recente dibattito parlamentare a sostegno della riforma all’articolo 52 del Codice Penale – in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio -, introdotta nel nostro ordinamento con il disegno di legge n. 1899, il cui testo è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 24 gennaio ultimo scorso, ancorché non sia ancora entrato in vigore, poiché non ancora promulgato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Non vi è dubbio come, attraverso questo intervento normativo, il Legislatore abbia decisamente riformato – ampliandolo nella struttura e nei presupposti – l’istituto della legittima difesa.

La legittima difesa è riconosciuta – sia pure in forma ed entro limiti diversi – presso tutti gli ordinamenti giuridici, e si colloca pacificamente, anche nella impostazione seguita dal nostro Codice Penale, fra le cause di giustificazione che escludono, già su un piano obiettivo, la configurabilità  di un fatto reato. Il fondamento della scriminante va riconosciuto nella insopprimibile esigenza di autotutela  che  si manifesta nel momento in cui, in situazioni nelle quali lo Stato non  è in grado di assicurare una pronta ed efficace protezione dei beni giuridici individuali, viene riconosciuta, purché entro i limiti ben precisi  fissati dalla legge, una deroga al monopolio statuale dell’uso della forza.

Perché una condotta difensiva sia ritenuta legittima, però, la aggressione deve concretizzarsi, per espressa statui­zione normativa, nel pericolo attuale di una offesa ingiusta, occorrendo pertanto la sussistenza di “attualità del pericolo” e di “ingiustizia dell’offesa”.

Per quanto riguarda il requisito  del pericolo  attuale,  non v’è dubbio come il concetto di pericolo, utilizzato dal legislatore penale nel contesto dell’articolo 52, rinvii ad una situazione per la quale, sulla base di leggi di esperienza, appaia probabile il verificarsi di un certo evento lesivo come risultato di una condotta umana, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso sussistenti al momento della condotta offensiva.

In merito al requisito della attualità del pericolo è pacifi­co che la reazione difensiva vada esclusa solo allorché il pericolo  sia ormai cessato o si sia già realizzato, ma che  sia viceversa configurabile nelle ipotesi in cui la lesione appaia cronologicamente imminente, e nei casi in cui l’aggressione, già iniziata, sia ancora in corso di attuazione. Per l’applicazione della scriminante, è poi necessario valutare anche i requisiti  normativi della reazione legittima, consistenti nella “necessità”, e nella “proporzione fra difesa e offesa”.

Sul requisito della necessità, la applicazione della scrimi­nante va esclusa solo se l’agente ha effettive possibilità di difendersi senza offendere l’aggressore. E’ invece ritenuta necessaria, in quanto inevi­tabile ed idonea a neutralizzare il pericolo, in un giudizio ex ante sulla capacità della condotta difensiva di neutralizzare l’offesa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tempo, luogo modalità dell’aggressione, caratteristiche fisio-psichiche dell’aggressore e dell’aggredito). Oltre che necessaria, la difesa deve risultare assolutamente proporzionata all’offesa. Ciò non tanto desumendo la proporzione dal rapporto fra i mezzi usati dall’aggressore e dall’aggredito, quanto dal bilanciamento dei beni, dal confronto cioè fra il bene posto in pericolo e quello sacrificato dalla reazione difensiva.

Il nuovo testo di legge – che entrerà a breve in vigore – introduce decise modifiche di tale assetto normativo: nel lavori parlamentari vi è traccia costante dei recenti e spesso fin troppo drammatici fatti di cronaca, che testimo­niano come il crimine asso­ciato alla intromissione nel domicilio altrui sia, nell’epoca odierna, divenuto particolarmente offensivo, anzi plurioffensivo, in quanto al tradizionale reato patrimoniale si associa  spesso  quello invasivo della aggressione alla persona, tra lesioni, sequestro e addirittura violenza sessuale. In tal senso si giustifica la modifica sostanziale della norma, in tema di diritto all’autotutela in un privato domicilio:

“1. All’articolo 52 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti commi:

“Nei casi previsti  dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  • la propria o altrui incolumità;
  • i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un ‘attività commerciale, professionale o imprenditoriale””.

Sulla base del nuovo testo di legge, sarà così ritenuto legittimo reagire – al limite anche uccidendo – a condizione che sussista il doppio requisito del “pericolo di aggressione” e della “mancata desistenza dell’aggressore”: una situazione cioè in cui l’aggressore costituisca una chiara minaccia e non intenda desistere dall’azione criminale . La nuova legge introduce pertanto una  sorta di presunzione  di “proporzionalità” della reazione, limitando di fatto i rischi di eccesso di difesa. La modifica del sistema nor­mativo sembra così allontanare dalla nostra tradizione giuridica, autorizzando una sorta di “legittima offesa”, soprattutto laddove introduce una scriminante speciale nella parte generale, senza provvedere ad una maggiore  tassatività. In tal senso il nuovo articolo  52  del Codice  Penale  appare  addirittura  a rischio di incostituzionalità, laddove sottrae una intera casistica di fatti concreti dal dominio del Giudice imparziale, creando, in estrema  sintesi, un’area riservata in cui il potere  giudiziario deve abdicare al suo controllo ex lege.

D’altro  canto  è altrettanto vero che l’obiettivo  dichiarato della riforma è quello di raggiungere un effettivo bilanciamento degli interessi contrapposti , che costituisce il normale meccanismo attraverso il quale le scriminanti producono  il loro effetto.

In tal senso non può negarsi che la facoltà di autotutela – riconosciuta a condizioni ben definite dalla norma – possa contribuire a contrastare l’aggressione ingiusta del terzo, finendo con il realizzare così un prezioso effetto di stabilizzazione dell’ordinamento giuridico.